Tutela dei beni librari non statali

   A seguito delle modifiche introdotte all'art. 5 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/20014, di seguito Codice) dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 di conversione in legge del D.L. 19.6.2015, n. 78, le Regioni non sono più titolari di funzioni di tutela sui beni librari. In seguito, il Decreto Ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44, ha stabilito che tali funzioni siano svolte dalle Soprintendenze Archivistiche, contestualmente denominate Soprintendenze Archivistiche e Bibliografiche, prevedendo che le stesse esercitino le medesime funzioni relative agli archivi in base a quanto previsto dall’art. 36, c. 2 del DPCM 171/2014, anche in materia di beni librari.

L’attività di tutela si esplica attraverso le seguenti attività:

  • accertamento e dichiarazione dell'interesse culturale di manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie nonché libri, stampe, incisioni non appartenenti allo Stato (artt. 13-15 del Codice);
  • autorizzazione (art. 21, comma 1, lett. b del Codice) allo spostamento anche temporaneo dei beni bibliografici, salvo quanto previsto al comma 2;
  • autorizzazione allo scarto di materiale bibliografico (art. 21, comma 1, lettera d del Codice);
  • formulazione di proposte per l’esercizio della prelazione (artt. 60-62 del Codice);
  • autorizzazione al prestito di beni librari in occasione di mostre e manifestazioni culturali all’interno del territorio nazionale (art. 48 del Codice);
  • proposta della custodia coattiva dei beni (art. 43 del Codice);
  • adozione di misure urgenti per il salvataggio in  caso di calamità naturali che abbiano provocato danni al patrimonio bibliografico sottoposto a tutela;
  • disposizione di ispezioni volte ad accertare lo  stato di conservazione e di custodia dei beni (art. 19 del Codice) nonché l’idoneità delle sedi, attrezzature e impianti destinati alla conservazione di raccolte pubbliche o private  dichiarate di eccezionale interesse;
  • rilascio di autorizzazioni a seguito di denuncia di trasferimento (art. 59 del Codice);
  • effettuazione di controlli sul commercio  antiquario, in occasione di aste, mostre mercato, mostre, mercatini di  antiquariato (art. 63 del Codice);
  • disposizione di ispezioni volte ad accertare lo  stato di conservazione e di custodia dei beni
  • autorizzazione, su presentazione di un progetto, all’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere (comprese anche le autorizzazioni relative ai progetti di catalogazione, digitalizzazione e restauro di fondi librari) e verifica delle professionalità che eseguono gli interventi, se necessario, la prescrizione di disposizioni vincolanti per l’esecuzione del progetto (artt. 21 e 31-33 del Codice).
  • collaborazione con il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri e con gli Uffici Doganali;

    Fanno eccezione le pratiche di importazione ed esportazione di beni librari di proprietà non statale per le quali sono stati individuati gli Uffici di esportazione delle Soprintendenze per i beni storici, artistici ed etnoantropologici competenti per territorio.

   Al fine di rendere omogenea la procedura di scarto di materiale bibliografico da parte delle Biblioteche non statali, sono state elaborate le seguenti Linee guida e la relativa modulistica. L'adozione delle Linee guida è stata autorizzata dalla Direzione Generale Biblioteche con nota prot. n. 19240 del 31 ottobre 2019.

    Sul sito della Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali sono a disposizione  informazioni e modulistica per la gestione dei procedimenti relativi alla tutela dei beni librari non statali con particolare riferimento alle autorizzazioni al prestito per mostre in Italia e all’estero e alle procedure per il rilascio di autorizzazioni e attestati per l’esportazione temporanea e libera circolazione definitiva.


   Elenco delle Biblioteche non statali dichiarate di notevole interesse culturale